Ultimamente molto spesso mi capita che mi chiedano se posso rifare le tabelle millesimali di un condominio utilizzando dei diversi coefficienti correttivi (??).
La verità è che nelle tabelle millesimali di fabbisogno NON SI PUO’ USARE ALCUN TIPO DI COEFFICIENTE CORRETTIVO.
Purtroppo alcuni miei colleghi usano i così detti “coefficienti svizzeri”, ma usarli è sbagliatissimo!!
Se ne è dibattuto a lungo (e se ne dibatte ancora oggi) sull’introduzione di tali coefficienti per “aiutare” gli appartamenti energeticamente più svantaggiati.
Ad oggi però i coefficienti svizzeri o altri tipi di coefficienti correttivi non possono essere assolutamente utilizzati per modificare le tabelle millesimale di fabbisogno per condomini situati su territorio Italiano (essendo tra l’altro la svizzera un paese extra Unione Europea).
La normativa Italiana di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento è la UNI 10200 – 2015. Al suo interno non c’è alcun tipo di riferimento all’utilizzo di coefficienti correttivi.
Invito tutti i miei colleghi che utilizzano questi coefficienti correttivi a smentirmi pubblicamente commentando qui sotto e indicandomi dove trovano indicazioni sull’utilizzo di questi coefficienti nella normativa Italiana.
Fino ad allora mi sento di mettere in guardia tutti gli inquilini che stanno in questi mesi ricevendo le nuove tabelle millesimali di riscaldamento, ad assicurarsi che nella loro redazione, non sia stato utilizzato alcun tipo di coefficiente correttivo.
Questo perchè, se per ipotesi, un inquilino tra qualche anno fa revisionare le tabelle millesimale da qualche progettista serio. Ci si mette un attimo ad accorgersi che fino ad allora il riscaldamento di alcune unità immobiliari è stato ripartito a discapito di altre. E se così fosse, potrebbero sorgere lunghi e costosi problemi legali.
Per questo consiglio sempre di scegliete sempre un progettista che sia competente e specializzato per la redazione delle nuove tabelle millesimali di riscaldamento. I millesimi di fabbisogno, sono molto complessi da calcolare. Non sono come i vecchi millesimi di riscaldamento che sono direttamente proporzionali alla superficie netta riscaldata degli appartamenti, che comunque diciamoci la verità, non bisognava avere “chissa quali competenze”.
Per calcolarli correttamente i millesimi di fabbisogno bisogna considerare energeticamente tutti gli aspetti delle unità che compongono il condominio, è un lavoro lungo, altamente specialistico e complicato.
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Un saluto
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Egr. Sig. Frigerio,
preso nota del contenuto del Suo intervento e cioè che nelle tabelle per la ripartizione delle spese di riscaldamento non è consentito l’uso di coefficienti correttivi, Le sarei molto grato se potesse chiarirmi alcuni aspetti. Primo: se in un condominio l’utilizzo delle valvole contacalorie ha permesso di realizzare un risparmio totale del 14%, è tollerabile che alcuni condomini del 1° e ultimo piano ricevano addebiti per spese di riscaldamento di molto più alti rispetto agli anni precedenti? Nella rilevazioni dei consumi effettivi è possibile che ci sia un difetto di taratura delle apparecchiature? Secondo: Se in un condominio, da un tecnico abilitato, sono accertate ambedue le esimenti previste alla lettera b) e c) del comma 5 – art. 9 D.LGS. 102/2014, cosa succede? Non si fanno i lavori?
Resto in attesa di un Suo cortese riscontro. Nel frattempo, La ringrazio e porgo cordiali saluti.
T. Ricci
Buongiorno,
per quanto riguarda la prima domanda le consiglio di leggere questo articolo: https://diagnosicondominiale.com/millesimi-energetici-troppo-elevati-cosa-si-puo-fare/
Per quanto riguarda l’errore di taratura dei ripartitori, dipende cosa intende. Come tutti gli strumenti di misura il ripartitore di calore ha un errore di tolleranza.
Se invece come “taratura” intende proprio l’errore nella programmazione degli stessi, per saperlo con certezza bisognerebbe verificare le misure sulle mappature e le potenze dei caloriferi che sono presenti nei certificati.
Per risponderle invece all’ultima domanda, le lettere b) e c) del D.Lgs 102/2014 comma 5 le consiglio di leggere quest’altro articolo: https://diagnosicondominiale.com/obbligo-installare-le-valvole-termostatiche/
Buona giornata!
Daniele